Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio

1. La Convenzione definisce il crimine di genocidio. Il genocidio indica l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, attraverso uno dei seguenti atti:

  • Uccidere membri di un gruppo.
  • Causare gravi lesioni all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo.
  • Sottoporre intenzionalmente il gruppo a condizioni di vita che ne comportino la distruzione fisica totale o parziale.
  • Impedire le nascite all’interno del gruppo.
  • Trasferire forzatamente bambini da un gruppo a un altro.

2. La Convenzione definisce i crimini legati al genocidio

Sono punibili, oltre al genocidio stesso:

  • L’accordo per commettere il genocidio.
  • L’istigazione diretta e pubblica a commettere il genocidio.
  • Il tentativo di genocidio.
  • La complicità di genocidio.

3. La Convenzione definisce gli obblighi degli Stati nella prevenzione e repressione del crimine di genocidio

Gli Stati parte della convenzione hanno i seguenti doveri:

  • Prevenire il genocidio: agire prima che il crimine sia commesso, anche attraverso misure diplomatiche, economiche o militari.
  • Punire il genocidio: arrestare, estradare, giudicare gli autori presunti.

La convenzione