1. La Convenzione definisce il crimine di genocidio. Il genocidio indica l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, attraverso uno dei seguenti atti:
- Uccidere membri di un gruppo.
- Causare gravi lesioni all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo.
- Sottoporre intenzionalmente il gruppo a condizioni di vita che ne comportino la distruzione fisica totale o parziale.
- Impedire le nascite all’interno del gruppo.
- Trasferire forzatamente bambini da un gruppo a un altro.
2. La Convenzione definisce i crimini legati al genocidio
Sono punibili, oltre al genocidio stesso:
- L’accordo per commettere il genocidio.
- L’istigazione diretta e pubblica a commettere il genocidio.
- Il tentativo di genocidio.
- La complicità di genocidio.
3. La Convenzione definisce gli obblighi degli Stati nella prevenzione e repressione del crimine di genocidio
Gli Stati parte della convenzione hanno i seguenti doveri:
- Prevenire il genocidio: agire prima che il crimine sia commesso, anche attraverso misure diplomatiche, economiche o militari.
- Punire il genocidio: arrestare, estradare, giudicare gli autori presunti.