Lo Statuto di Roma istituisce la Corte Penale Internazionale (CPI) competente a giudicare gli autori di:
- Crimine di genocidio: conformemente alla Convenzione sul crimine di genocidio: intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso mediante determinati atti (omicidi, lesioni gravi, condizioni distruttive, impedimento delle nascite, trasferimento forzato di bambini).
- Crimini contro l’umanità: atti commessi nell’ambito di un attacco generalizzato o sistematico contro una popolazione civile, quali omicidi, sterminio, schiavitù, deportazione, imprigionamento, torture, stupri, violenze sessuali, persecuzioni per motivi politici, razziali, religiosi, sparizioni forzate, apartheid.
- Crimini di guerra: gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra.
- Crimine di aggressione: uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, in manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.
La CPI interviene quando i tribunali nazionali non vogliono o non possono perseguire gli autori.
Gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l’India, Israele e altri Stati – sebbene firmatari delle Convenzioni di Ginevra – non riconoscono la giurisdizione della CPI.